Superbonus anche ai forfettari
Anche i forfettari possono cedere il credito del superbonus. È la risposta ad interpello n. 514 dell’Agenzia delle entrate, in cui l’istante è un libero professionista che aderisce al regime forfettario e intende ristrutturare un’unità immobiliare ubicata in zona sismica 2, per poi cedere ad una banca il credito relativo alle spese sostenute. In particolare, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante viene disciplinata dall’articolo 121 del decreto Rilancio, su cui la circolare n. 24/E ha precisato che: «Il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014, poiché il loro reddito (denominato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva». Tali soggetti possono però, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Perciò, l’istante potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del decreto Rilancio pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall’Irpef.
In alternativa, potrà anche optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). Come chiarito dall’Agenzia, «ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta».

